postato da Ing. Francesco Nastasi – nastasi@suonoevita.it - www.suonoevita.it
Il DPCM del 5-12-97 stabilisce i requisiti acustici minimi che devono essere rispettati in opera negli edifici in caso di nuove costruzioni.
Esso è vigente perché le leggi che sono state promulgate negli anni passati non hanno messo in discussione l’applicabilità del DPCM nei rapporti tra pubblico e privato.
In caso di ristrutturazioni l’applicabilità del suddetto DPCM è questione dibattuta e si rimanda alle leggi regionali dove sono presenti ulteriori specificazioni.
Gli ambienti abitativi sono classificati in 7 categorie a seconda del loro uso: per ogni categoria si indicano i valori minimi da rispettare riguardo il potere fonoisolante di facciata, il potere fonoisolante per i rumori aerei tra unità abitative differenti, il potere fonoisolante per i rumori di calpestio (impattivi) , i rumori emessi dagli impianti tecnologici.
Ancora in moltissimi casi, dopo 15 anni, questo DPCM non viene applicato e questo ha portato in molti casi a contenziosi civili, tra acquirenti degli alloggi e venditori o costruttori degli stessi, con ripercussioni anche sui progettisti, direzione lavori, etc….
Vari sono gli obblighi e responsabilità riguardo la parte acustica in edilizia, eccoli in sintesi.
Il progettista è tenuto a redigere un progetto conforme alle leggi nazionali e ai regolamenti locali (edilizio, d’igiene, ecc…). In queste normative vige sempre la più restrittiva e quindi il livello minimo è dato dal DPCM del 5-12-97. Se nel progetto i requisiti acustici minimi non sono rispettati è responsabile il progettista verso il committente e verso gli acquirenti.
Il direttore dei lavori deve sempre accertare la conformità dell’opera realizzata al progetto e delle modalità di esecuzione al capitolato e alle regole dell’arte. E’ tenuto quindi a individuare e correggere eventuali carenze progettuali e di esecuzione. In questo caso è suo compito intervenire. In caso contrario è responsabile verso il committente e verso gli acquirenti .
Il costruttore ha l’obbligo di eseguire il progetto secondo le direttive del direttore dei lavori e anche di non eseguire un progetto che contenga vizi o errori di progettazione. Tutti i lavori vanno eseguiti secondo il concetto della regola d’arte. Eventuali errori o materiali non idonei riscontrati vanno segnalati per iscritto al committente Se così non si comporta, è responsabile per i difetti dell’immobile che sta costruendo.
Per quanto riguarda i comuni, l’art 6 comma 1, lettera e) della legge quadro (447/95) sancisce che competenza dei comuni è “l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico”. Questo obbliga i comuni al recepimento del DPCM e alla sua integrazione nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche attuative. E’ chiaro che se qualcuno costruisce un immobile che poi risulta svalutato dal mancato rispetto dei parametri di legge, il comune è corresponsabile per l’omissione della richiesta di rispetto del DPCM.
Il tecnico acustico si occupa del progetto acustico e/o dei collaudi, necessari per la verifica del rispetto in opera del DPCM. Se le sue indicazioni, messe in opera come lui ha specificato, non risultano sufficienti per il rispetto del DPCM, sua è la responsabilità del problema. In fase di collaudo è responsabile soltanto per le parti collaudate che vengono indicate nel certificato di collaudo. E’ il direttore dei lavori che dichiara la conformità anche delle altre unità abitative e delle parti restanti.
Un buon progetto dei requisiti acustici minimi con buone probabilità permette il rispetto dei valori del DPCM. E’ chiaro che questi valori però devono essere rispettati in opera e per molti motivi questo può non accadere. Il DPCM non obbliga ad effettuare un collaudo acustico dell’immobile, si limita a sancire che i valori indicati debbano essere rispettati in opera. In caso che il collaudo non venga effettuato è quindi l’impresa costruttrice e la direzione lavori che garantiscono il rispetto in opera del DPCM e si accollano le relative responsabilità.
In acustica, come si dice sempre, prevenire è meglio di curare. Bonifiche acustiche dell’ultima ora sono sempre molto costose e spesso non ottengono i risultati desiderati. I soldi che si crede possano essere risparmiati in fase di costruzione non soddisfacendo i requisiti acustici vengono poi inevitabilmente spesi in misura doppia o più in riparazioni o spese legali. E’ necessario partire con un buon progetto acustico già in fase progettuale, non aspettare l’ultimo momento quando tutto (disposizione degli ambienti, materiali, stratigrafie, ecc…) è già deciso.
La norma UNI 11367 , relativa alla classificazione acustica degli edifici, richiederà maggiore cura in tutto il processo di costruzione per ottenere una classe acustica alta: dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalle visite in cantiere ai collaudi acustici.