Regione Piemonte: valvole termostatiche, si và verso la proroga.

Le Commissioni consiliari III e V della Regione Piemonte hanno dato parere favorevole alla delibera di Giunta (il testo verrà vagliato la prossima settimana), che sposta dal 1° settembre 2012 al 1° settembre 2014 il termine ultimo per l’installazione delle valvole termostatiche, con relativi contabilizzatori, sui radiatori dei caseggiati costruiti prima del 1991 e serviti da impianti termici centralizzati.
Come al solito la politica privilegia gli interessi dei grandi proprietari di immobili (tra cui gli enti pubblici come i Comuni e l’Atc) a discapito del risparmio delle famiglie, della qualità dell’ambiente e dello sviluppo economico. Infatti i benefici legati al risparmio energetico portati dai nuovi apparecchi avrebbero garantito alle famiglie un risparmio immediato minimo del 10-15% sulle spese di riscaldamento, a fronte di un investimento medio inferiore ai 130 euro a termosifone, ammortizzabile*, usufruendo delle detrazioni fiscali (destinate a ridursi nel 2013 dal 55 al 36%), in un tempo molto breve. Inoltre per le imprese del settore sarebbe stata un’ottima opportunità di lavoro.

(*) esempio indicativo: un alloggio di circa 100 mq e 6 vani con una spesa annua per il riscaldamento pari a circa 1.500 € dovrebbe investire 130×6=780 € ; detratto almeno il 36% restano circa 500 € ammortizzabili, con un risparmio di 200 €/anno, in circa 2.5 anni (rendimento dell’investimento: circa 40% annuo !!!).

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Buona Pasqua 2012

   
Carlo Cabella, Franco Coscia e Paolo Coscia
augurano a tutti una Pasqua di serenità
 
In occasione delle festività pasquali,
i nostri uffici resteranno chiusi dal 5 al 10 aprile 2012
 
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Acustica in edilizia

postato da Ing. Francesco Nastasi – nastasi@suonoevita.it - www.suonoevita.it

Il DPCM del 5-12-97 stabilisce i requisiti acustici minimi che devono essere rispettati in opera negli edifici in caso di nuove costruzioni. 
Esso è vigente perché le leggi che sono state promulgate negli anni passati non hanno messo in discussione l’applicabilità del DPCM nei rapporti tra pubblico e privato.
In caso di ristrutturazioni l’applicabilità del suddetto DPCM è questione dibattuta e si rimanda alle leggi regionali dove sono presenti ulteriori specificazioni.
Gli ambienti abitativi sono classificati in 7 categorie a seconda del loro uso: per ogni categoria si indicano i valori minimi da rispettare riguardo il potere fonoisolante di facciata, il potere fonoisolante per i rumori aerei tra unità abitative differenti, il potere fonoisolante per i rumori di calpestio (impattivi) , i rumori emessi dagli impianti tecnologici.
Ancora in moltissimi casi, dopo 15 anni, questo DPCM non viene applicato e questo ha portato in molti casi a contenziosi civili, tra acquirenti degli alloggi e venditori o costruttori degli stessi, con ripercussioni anche sui progettisti, direzione lavori, etc….
Vari sono gli obblighi e responsabilità riguardo la parte acustica in edilizia, eccoli in sintesi.
Il progettista è tenuto a redigere un progetto conforme alle leggi nazionali e ai regolamenti locali (edilizio, d’igiene, ecc…). In queste normative vige sempre la più restrittiva e quindi il livello minimo è dato dal DPCM del 5-12-97. Se nel progetto i requisiti acustici minimi non sono rispettati è responsabile il progettista verso il committente e verso gli acquirenti.
Il direttore dei lavori deve sempre accertare la conformità dell’opera realizzata al progetto e delle modalità di esecuzione al capitolato e alle regole dell’arte. E’ tenuto quindi a individuare e correggere eventuali carenze progettuali e di esecuzione. In questo caso è suo compito intervenire. In caso contrario è responsabile verso il committente e verso gli acquirenti .
Il costruttore ha l’obbligo di eseguire il progetto secondo le direttive del direttore dei lavori e anche di non eseguire un progetto che contenga vizi o errori di progettazione. Tutti i lavori vanno eseguiti secondo il concetto della regola d’arte. Eventuali errori o materiali non idonei riscontrati vanno segnalati per iscritto al committente Se così non si comporta, è responsabile per i difetti dell’immobile che sta costruendo.
Per quanto riguarda i comuni, l’art 6 comma 1, lettera e) della legge quadro (447/95) sancisce che competenza dei comuni è “l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico”. Questo obbliga i comuni al recepimento del DPCM e alla sua integrazione nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche attuative. E’ chiaro che se qualcuno costruisce un immobile che poi risulta svalutato dal mancato rispetto dei parametri di legge, il comune è corresponsabile per l’omissione della richiesta di rispetto del DPCM.
Il tecnico acustico si occupa del progetto acustico e/o dei collaudi, necessari per la verifica del rispetto in opera del DPCM. Se le sue indicazioni, messe in opera come lui ha specificato, non risultano sufficienti per il rispetto del DPCM, sua è la responsabilità del problema. In fase di collaudo è responsabile soltanto per le parti collaudate che vengono indicate nel certificato di collaudo. E’ il direttore dei lavori che dichiara la conformità anche delle altre unità abitative e delle parti restanti.
Un buon progetto dei requisiti acustici minimi con buone probabilità permette il rispetto dei valori del DPCM. E’ chiaro che questi valori però devono essere rispettati in opera e per molti motivi questo può non accadere. Il DPCM non obbliga ad effettuare un collaudo acustico dell’immobile, si limita a sancire che i valori indicati debbano essere rispettati in opera. In caso che il collaudo non venga effettuato è quindi l’impresa costruttrice e la direzione lavori che garantiscono il rispetto in opera del DPCM e si accollano le relative responsabilità.
In acustica, come si dice sempre, prevenire è meglio di curare. Bonifiche acustiche dell’ultima ora sono sempre molto costose e spesso non ottengono i risultati desiderati. I soldi che si crede possano essere risparmiati in fase di costruzione non soddisfacendo i requisiti acustici vengono poi inevitabilmente spesi in misura doppia o più in riparazioni o spese legali. E’ necessario partire con un buon progetto acustico già in fase progettuale, non aspettare l’ultimo momento quando tutto (disposizione degli ambienti, materiali, stratigrafie, ecc…) è già deciso.
La norma UNI 11367 , relativa alla classificazione acustica degli edifici, richiederà maggiore cura in tutto il processo di costruzione per ottenere una classe acustica alta: dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalle visite in cantiere ai collaudi acustici.

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Fukushima un anno dopo

Fukushima 11 Marzo 2011. A un anno dall’incidente nella centrale giapponese è ancora impossibile conoscere con esattezza quali saranno i danni alla salute, all’ambiente ed all’economia. Anche la situazione alla centrale di Fukushima risulta incerta, non del tutto risolta e purtroppo gli effetti della contaminazione radioattiva si faranno presto o tardi sentire. Unica cosa certa è la fine dello sviluppo energetico nucleare: una fonte avviata allo spegnimento. Quali le soluzioni ? Una su tutte, il risparmio energetico: una “fonte” immediatamente disponibile, poco costosa, che crea sviluppo e non inquina.

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Pil -0.7%: recessione o decrescita ?

L’attuale crisi economica ci può aiutare a capire come il meccanismo infernale nel quale siamo stati trascinati negli ultimi decenni, fatto di frenesia, stress, corse e proccupazioni, non è stato in grado di portarci maggior benessere nè gioia. Può aprirci gli occhi, può farci comprendere come puntando sul “di meno” si possa raggiungere il “meglio”. Come lavorando meno, guadagnando meno, risparmiando risorse, rinunciando al superfluo eterodiretto dai modelli televisivi, resti più tempo per noi stessi, per pensare, per conoscere, per contemplare, per riflettere, per meditare, per essere intellettualmente autonomi, per fantasticare, per conversare, per giocare, per divertirsi istintivamente, in una parola per vivere…
…e come erano vuote ed insensate parole quali crescità, mercato, PIL, MIB, spread.


Fast Tube by Casper

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Manifesto del risparmio energetico condominiale

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55%: prorogato al 31 dicembre 2012

Firmato da Napolitano il testo definitivo della Manovra Finanziaria che proroga al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% relativa agli interventi volti al risparmio energetico.

Nel Decreto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il testo dell’art. 4 nella parte concernente le detrazioni cita: “Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012″.

Questo significa che per il 2012 nulla cambia.

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Cosa cambia in materia di prevenzione incendi

Il DPR 1° agosto 2011, n. 151 cambia la numerazione, i limiti e le procedure delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi. Ad esempio per i:

  • condomini il n.ro dell’attività passa da 94 a 77 e fino a 54 metri di altezza non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • centrali termiche il n.ro dell’attività passa da 91 a 74 e fino a 700 kW non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • depositi di GPL – il n.ro dell’attività resta il 4 e fino a 13 mc non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • autorimesse - il n.ro dell’attività passa da 92 a 75, il limite dei 9 autoveicoli viene sostituito da quello dei 300 mq di sup. cop. e fino a 3000 mq non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • autofficine - il n.ro dell’attività passa da 72 a 53, il limite dei 9 autoveicoli viene sostituito da quello dei 300 mq di sup. cop. e fino a 1000 mq non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • scuole e asili - il n.ro dell’attività passa da 85 a 67, i limiti restano gli stessi, vengono introdotti gli asili nido con oltre 30 persone e fino a 300 persone non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • depositi > di 1000 mq – il n.ro dell’attività passa da 88 a 70, viene introdotto il limite minimo dei 5000 kg di materiali combustibili e fino a 3000 mq non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • aziende e uffici – il n.ro dell’attività passa da 89 a 71, il limite delle 500 persone presenti viene ridotto a 300 e fino a 800 persone non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • ospedali e ambulatori – il n.ro dell’attività passa da 86 a 68, i limiti restano gli stessi, vengono introdotte le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con sup. maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • locali di spettacolo e palestre - il n.ro dell’attività passa da 83 a 65, al limite delle 100 persone viene affiancato quello dei 200 mq, vengono introdotti i centri sportivi e le palestre e fino a 200 persone non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA;
  • centri commerciali e artigianali - è un’attività nuova (n.73), introduce il concetto di complesso edilizio caratterizzato da promisquità strutturale con presenza di persone superiore a 300 unità ovvero di sup. complessiva maggiore di 5000 mq indipendentemente dal n.ro di attività costituenti e della diversa titolarità e fino a 6000 mq non occorre più ottenere il rilascio del CPI, ma basta la SCIA.
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Primi indirizzi applicativi del nuovo regolamento di prevenzione incendi

Oggi, 7 ottobre 2011, entra in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi, scaricabile nell’area download del ns. sito alla pagina http://www.geglo.it/?page_id=42 .

Nel sito dei VVF è stata pubblicata la circolare relativa ai primi indirizzi applicativi, disponibile all’indirizzo http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=10435 .

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Nuove procedure di prevenzione incendi

Ieri, 22/09/2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 il D.P.R. 01/08/2011 n.151, che entrerà in vigore il 7 ottobre prossimo.

Il decreto muta l’attuale disciplina per il deposito e l’esame dei progetti di prevenzione incendi attribuiti di competenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre cambia l’elenco delle attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi e viene introdotta la suddivisione delle varie attività in tre categorie (A, B e C) che prevedendo un procedimento amministrativo diverso a seconda della classificazione.

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